“Illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto legge 12.10.2012 n. 179 (convertito con legge 12.12.2012 n.221, inserito dall’art.45-bis, comma 2, lettera b), del D.l. 24.06.2014 n.90) – validità della notifica via PEC effettuata dopo le 21” di Anna Mappa

Con la sentenza n. 75/2019, pubblicata in data 9.04.2019, la Corte Costituzione ha finalmente fornito un chiarimento su una delle problematiche più rilevanti del processo civile telematico, e cioè quella relativa alla notifica di atti via Pec compiuta dopo le ore 21:00.

Come noto, l’attuale codice di procedura civile prevede che le notifiche a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario non possono mai farsi prima delle 7 e dopo le ore 21. Tale norma è stata completamente trasposta anche alle notifiche effettuate tramite Pec. La legge, infatti,  ha stabilito che il divieto di notifica dalle 21:01 alle ore 6:59 normalmente previsto, sia utilizzabile anche per le notifiche in proprio dell’avvocato, ossia quelle effettuate tramite posta elettronica certificata.

Di conseguenza, quando la Pec con la ricevuta di consegna giunge dopo le 21, la notifica si considera perfezionata per il notificante alle ore 7 del giorno successivo. Giustificando così una “fictio iuris” di perfezionamento differito della notifica, alla cui base vi è il principio di tutela del riposo per il destinatario, secondo cui lo stesso è esonerato dal controllare la casella di posta elettronica certificata nella tarda serata.

In un siffatto sistema, la Corte d’Appello di Milano, nel giudicare una preliminare eccezione sulla inammissibilità del gravame, perché notificato via Pec l’ultimo giorno utile con messaggio delle 21:04 ed in virtù della prevalente giurisprudenza sul punto, in base alla quale, “si considerano uguali, e quindi, meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo due situazioni diverse, quali il domicilio “fisico” e quello “digitale”,  ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

La Consulta, all’esito di un lungo iter decisionale, ha completamente ribaltato il ragionamento posto alla base delle decisioni della Corte di Cassazione,  ritenendo espressamente di  non dover disciplinare allo stesso modo due situazioni diverse, quali, per l’appunto, il domicilio “fisico” e quello “digitale”. Secondo la Consulta, infatti, nonostante le caratteristiche intrinseche dei due strumenti ivi evidenziati, l’indirizzo email cui l’avvocato riceve l’atto non è suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio o all’interesse al risposo e alla tranquillità, di cui è invece suscettibile il domicilio “fisico” della singola parte.

Per di più, “quand’anche si ammettesse che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al riposo, la semplice estensione del limite d’orario previsto dall’art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo Pec non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destinatario con il disturbo che ne consegue, poichè la Pec, una volta giunta al server della parte, non può essere rifiutata e,quindi, la ricezione dell’email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario anche oltre il formale limite delle 21; garantendo, in tal modo, quell’affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico.  

Ciò posto, non si può quindi – conclude la Consulta – assimilare le notifiche telematiche a quelle tradizionali, legate cioè all’apertura degli uffici. Il deposito telematico si considererà eseguito e di conseguenza valido, quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e cioè entro le ore 24:00 del giorno stesso.

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