Fermo amministrativo: come ricevere assistenza

Fermo amminstrativo

Sarà capitato a tutti, o quasi, di ricevere almeno una volta nella vita un fermo amministrativo applicato sulla propria autovettura o sul proprio motociclo.

Infatti il fermo amministrativo auto non è altro che il divieto di circolare con il proprio veicolo, imposto dall’amministrazione, alla luce del mancato pagamento dei tributi da parte del contribuente.

Il divieto è “a tempo indeterminato”, ossia non ha una data di scadenza e permane fino a quando il debito non viene sanato o non viene presentato e vinto un ricorso per fermo amministrativo illegittimo.

Art. 52 decreto fare statuisce che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attivita’ di impresa o della professione.


Fermo amministrativo: come presentare ricorso

Il fermo amministrativo può essere impugnato e di conseguenza il contribuente può presentare ricorso nelle opportune sedi per svariati motivi, che andremo ad approfondire di seguito.

Mancata notifica della cartella esattoriale

Uno dei tipici motivi impugnati per presentare ricorso è la mancata notifica della cartella esattoriale. Se la cartella non è mai stata notificata o è stata notificata a un indirizzo sbagliato, il fermo è illegittimo.

In questo caso si può presentare ricorso. Il contribuente può sollevare l’impugnazione già contro il preavviso di fermo o addirittura contro l’estratto di ruolo dal quale abbia rilevato la presenza di una cartella mai ricevuta. In questo modo anticiperà ed eviterà la misura.

Mancata notifica del preavviso di fermo

L’Ente creditore ha l’obbligo di notificare, tramite cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento entro 60 giorni.

Come detto, il preavviso di fermo è obbligatorio e va consegnato almeno 30 giorni prima dell’iscrizione della misura cautelare. Anche per un solo giorno di ritardo, il fermo è illegittimo e può essere impugnato.

Prescrizione del credito

Un altro tipico motivo di ricorso contro le cartelle esattoriali, e quindi anche contro il fermo, è la prescrizione del credito.

Difatti, se sono decorsi i termini di legge senza che, nel frattempo, siano intervenuti atti interruttivi.

Per atti interruttivi si intendono: solleciti di pagamento, intimazioni di pagamento, precedenti preavvisi di fermo, ipoteche, pignoramenti.

Quindi in assenza della notifica di tali atti, il fermo amministrativo è illegittimo.

Assenza degli elementi essenziali del fermo

Il preavviso di fermo è illegittimo se omette uno degli elementi essenziali:

  • l’identificazione del bene o dei beni fermati (tipologia del bene e ad es. per i veicoli, marca, modello, targa);
  • il prospetto degli atti impositivi alla base dell’iscrizione;
  • le somme per le quali si procede;
  • il termine entro il quale si può proporre opposizione e l’autorità a cui proporla [3];
  • il responsabile del procedimento (ma l’omissione non sarebbe causa di nullità dell’atto [4]). 

Tali aspetti non sono indicati espressamente dalla legge ma si ricavano dalla disciplina sul preavviso di ipoteca.

Se hai bisogno di una consulenza legale in merito ad un fermo amministrativo ricevuto, scrivici attraverso il formulario.