Fecondazione eterologa: cosa stabilisce la Cassazione?

Oggi trattiamo un tema molto delicato, ovvero quello della fecondazione eterologa. L’argomento da anni divide in due l’opinione degli italiani e che coinvolge un numero sempre più alto di coppie.

A pensare che fino a 7 anni fa l’Italia aveva messo una grossa “X” sulla questione, ponendo un veto che ha costretto moltissime coppie italiane a recarsi all’estero.

Questo flusso migratorio di nascite, o meglio concepimenti, avvenuti all’estero, hanno dato vita ad un vero e proprio turismo procreativo.

Il fenomeno non si è arginato nemmeno dopo la regolarizzazione della fecondazione in Italia. Difatti, sono migliaia la coppie che ogni anno scelgono di andare comunque in altri Paesi per avverare il proprio sogno.

Questa è scelta è sicuramente influenzata dalle interminabili liste di attesa alle quali devono sottostare i futuri genitori.

Fecondazione eterologa: di cosa parliamo

La fecondazione eterologa è una procedura medicalmente assistita destinata a quei genitori che purtroppo hanno problemi di fertilità.

Nel dettaglio la procedura prevede l’utilizzo di un’ovulo femminile o seme maschile, proveniente da un donatore esterno.

La fecondazione eterologa prevede due tecniche specifiche per completare la procedura.

La prima chiamata inseminazione intrauterina, relativa a tutti quei casi in cui è il partner maschile ad avere problemi di fertilità. La procedura prevede l’introduzione nella cavità uterina del seme di un donatore.

Mentre la seconda tecnica è la cosiddetta fecondazione in vitro ed è molto più complessa della precedente. In questo casi, infatti si feconda l’ovocita in vitro e si trasferisce direttamente nell’utero.

La Legge italiana come si pone?

Fino a 7 anni fa, a causa della Legge 40 del 2004, in Italia era vietato avviare una procedura di fecondazione. La scena è stata ribaltata grazie alla sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale.

La sentenza 162/2014 ha concesso ai genitori italiani di procedere nel proprio Paese per l’inseminazione artificiale, ma nonostante ciò ci sono comunque alcuni paletti contro i quali bisogna sbattere.

Uno di questi è la finalità stessa della procedura, ovvero, in Italia è concessa la fecondazione artificiale solo nei casi in cui non vi siano alternative terapeutiche che funzionino.

La Legge italiana inoltre concede l’accesso a queste tecniche soltanto alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

In Italia restano quindi in vigore alcune limitazioni come:

  • fecondazione se uno dei due partner è deceduto;
  • maternità surrogata;
  • fecondazione eterologa per le coppie dello stesso sesso o per i single.

Arriva la pronuncia della Cassazione

In tempi più recenti abbiamo letto una pronuncia della Corte Suprema in merito ad un caso che vedeva protagoniste due mamme omosessuali.

Nel caso di specie, il Tribunale di era rifiutato di iscrivere entrambe donne come genitori della piccola, nata con fecondazione assistita in un Paese estero.

Fu proprio in quell’occasione che le due mamme decisero di adire il Tribunale per ottenere nero su bianco la doppia genitorialità.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso delle due madri specificando che
la legge n. 40/2004,

contempla accanto alla genitorialità biologica anche una genitorialità affettiva e psicologica”, e che l’eventuale illiceità della tecnica procreativa “non cancella automaticamente l’interesse del minore alla cancellazione dello status così acquisito”.

Successivamente però la Corte d’Appello, ha accolto anche il reclamo del Sindaco del Comune di appartenenza delle due mamme che non ha voluto procedere con la rettifica della documentazione.

Per trovare una soluzione alla controversia, si è deciso di agire dinnanzi alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha però deciso di rigettare il ricorso delle due madri accogliendo le tesi del Sindaco.

In conclusione, l’atto di nascita della bambina è assoggettato alla legge italiana. Pertanto, è evidente un contrasto con l’art. 4, comma 3, l. n. 40/2004 stante l’esclusione delle coppie omosessuali.

Quindi, secondo i Giudici, è irrilevante l’esistenza di un legame genetico tra la bambina e la compagna di chi l’ha messa al mondo, proprio perchè si tratta di una donatrice di ovocita.

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