Il locatore che cede il contratto è responsabile se chi subentra non paga?

Locatore – cessione di ramo d’azienda – obbligati.

In caso di cessione del contratto in base all’articolo 36 della legge 392/1978, salva espressa liberazione da parte del conduttore, si crea una situazione di responsabilità in solido tra cedente e cessionario, con vincolo di responsabilità sussidiaria, nella quale il locatore è legittimato a domandare il pagamento dell’intero anche al cedente previa messa in mora del cessionario (Corte di Cassazione, sentenza n. 7430/2017).
L’art. 36 della legge 392/1978, da Voi espressamente citato anche nella comunicazione alla proprietà, statuisce che ” il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte“.
 
Alla luce di ciò appare chiaro che il cedente, salvo che non ne sia espressamente liberato dalla proprietà, resta obbligato solidalmente al pagamento dei canoni qualora non vi provveda il cessionario.