Separazione: chi paga le vacanze dei figli?

Ti sei mai chiesto in fase di separazione chi dei due genitori deve provvedere a pagare le vacanze dei figli?

Questo è un dubbio che si insinua tra le famiglie separate più spesso di quanto tu possa pensare. Capita spesso che i figli ancora minorenni abbiano bisogno del supporto dei genitori per poter pagare le proprie “vacanze autonome”.

Per vacanze autonome si intendono quelle esperienze come per esempio vacanze studio, stage sportivi o gite scolastiche, a cui i giovani partecipano senza l’accompagnamento dei genitori.

Spesso nei casi in cui i genitori sono separati o divorziati, più che la possibilità di vivere una bella esperienza, le vacanze dei figli diventano una vera e propria problematica.

Soprattutto se tra i due ex coniugi non scorre buon sangue. Ma vediamo come districare la questione attraverso la Legge.

Ad entrambi genitori spetta pagare le vacanze dei figli

La verità è che entrambi genitori, in riferimento ai principi costituzionali, hanno il dovere di garantire ai propri figli: educazione, istruzione e supporto economico.

Naturalmente oltre a questi principi, è necessario tener conto anche del reddito di entrambi genitori. Infatti, in alcuni casi il Giudice stabilisce la costituzione dell’assegno periodico. Ovvero, un assegno che vada a coprire le cosiddette spese ordinarie.

Come è noto, la giurisprudenza distingue le spese in spese ordinarie e spese straordinarie. Ma in quale di queste due categorie rientrano le vacanze studio e le altre esperienze che abbiamo elencato?

Le vacanze dei figli trascorse in autonomia, quindi a scopo di istruzione o comunque, realizzate senza la presenza dei genitori, rientrano tra quegli eventi straordinari seppur necessari.

In questo caso quindi, le spese debbono essere riscattate da entrambi genitori nella misura del 50% a testa.

Il tutto trova conferma anche nelle linee guida a cura del CNF nel 2017 riguardanti la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare.

Occorre precisare che in questi casi è necessario stipulare un vero e proprio accordo in forma scritta. La richiesta scritta dovrà poi essere inviata all’altro genitore che avrà soli 10 giorni di tempo per poter rispondere.

Nel caso in cui l’altro genitore non dovesse rispondere o manifestare la propria opinione in merito, la richiesta sarà ritenuta consenziente.

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