Il 16 giugno ricorre la scadenza della prima rata dell’IMU, ma attenzione perché per alcuni è possibile ottenere l’esenzione.
Il nostro studio legale, ha recentemente ottenuto una sentenza positiva relativa proprio all’ esenzione IMU.
Esenzione IMU: il caso
Soccorre l’interpretazione letterale della normativa vigente (articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/11) per il quale, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applichino per un solo immobile” ossia qualora i membri della famiglia abbiano la residenza in due differenti immobili dello stesso comune, l’esenzione IMU si applica per un solo immobile.
La norma appare chiara nel richiamare due differenti immobili “dello
stesso comune”, ma per quanto concerne immobili posti in comuni diversi soccorre altresì anche la risposta n. 11 del 20 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
“l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di Cassazione n. 14.389/2010 ha individuato principio interpretativo delle norme sull’ICI relative all’ abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia”.
L’importante però, ai fini dell’esenzione IMU o TASI è che, alla residenza anagrafica presso quell’immobile indicato come” abitazione principale”, corrisponda il dato sostanziale dell’abitualità della dimora presso quell’abitazione: ciò costituisce il dato scriminante che deve essere oggetto di prova (in tal senso C.T.P. Brescia 605/2016 dep. 14.7.2016).
Il resistente Comune non ha contestato efficacemente gli assunti della ricorrente relativi all’abitazione e alla dimora ubicata distintamente da parte di ciascuno dei coniugi in comuni diversi, né ha fornito prova
contraria sul punto, limitandosi a replicare nella propria controdeduzione senza produrre alcuna documentazione probatoria.
Le conclusioni del caso
In conclusione, la ricorrente ha fornito sufficiente prova della principalità
dell’abitazione ubicata nel Comune di Anzio (mediante certificato storico di residenza e copia delle bollette per consumi domestici), mentre la parte resistente si è limitata ad addurre circostanze ostative al riconoscimento del diritto all’esenzione, senza fornire prova delle proprie affermazioni.