Commento alla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV), n. 8111/2024
1. Premessa: natura dell’intervento e disciplina edilizia applicabile
La questione affrontata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8111/2024 si inserisce nel solco giurisprudenziale secondo cui un murales realizzato sulla facciata di un edificio non è assimilabile ad una semplice tinteggiatura o intervento di manutenzione ordinaria. Tale orientamento, già consolidato in precedenti pronunce, individua la qualificazione edilizia dell’intervento sulla base del suo effetto durevole sulla consistenza e sull’aspetto dell’immobile e non in ragione della natura artistica dell’opera.
Secondo la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, interventi che comportano modificazione stabile dell’aspetto esteriore dell’edificio devono essere valutati alla stregua degli interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento delle superfici, con conseguente necessità di titoli abilitativi idonei (come SCIA o CILA) a prescindere dalla finalità decorativa o artistica dell’opera, trattandosi di varianti esterne all’involucro edilizio originario.
2. Esclusione dalle categorie esenti ed il criterio della “temporaneità”
La sentenza precisa che la mera classificazione dell’intervento nelle ipotesi esenti dal titolo non è sostenibile quando l’intervento incide sulla qualità architettonica e morfologica della facciata. In particolare, non è condivisibile la riclassificazione “per facta” del murales come semplice tinteggiatura di facciata ai sensi della categoria A.2 del d.P.R. 31/2017, che richiede il rispetto delle “caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”.
Un murales, anche quando integrato con un progetto paesaggistico o correlato a contenuti pubblicitari, non rispetta tali requisiti in quanto introduce elementi autonomi e non riconducibili a una semplice variazione estetica – trasformando la percezione visiva e la fisionomia dell’edificio stesso. È questo l’elemento critico che impedisce di ricondurre l’opera alle ipotesi di edilizia libera o di semplice manutenzione.
Analogamente, la Sezione Quarta esclude che il murales possa rientrare nella categoria A.16 (occupazioni temporanee di suolo) proprio perché, nella sua realizzazione, si procede al rifacimento dell’intonaco e all’applicazione di un’opera permanente, a prescindere dalla durata temporale dichiarata o auspicata dall’interessato. Tale rifacimento non ha natura effimera o meramente accessoria come presupposto nelle occupazioni temporanee, ma assicura durata e permanenza nelle condizioni dell’edificio – caratteri incompatibili con la temporaneità come criterio qualificante.
3. Prospettiva giurisprudenziale: permanenza, pubblicità e titolo edilizio
La giurisprudenza amministrativa consolidata riconosce che opere come il murales, poiché incidono sulla conservazione, sul decoro e sulle caratteristiche visive dell’immobile, richiedono un titolo edilizio idoneo. La direzione interpretativa della Sezione Quarta è coerente con pronunce che in altri settori edilizi hanno escluso la qualifica di “interventi non rilevanti” per opere che trasformano esteticamente la facciata e che richiedono pertanto un titolo abilitativo formale.
In questo contesto, il rilascio di una autorizzazione di carattere permanente – anche triennale come nel caso di specie – per murales a contenuto pubblicitario – produce effetti analoghi a un titolo edilizio non intermittente e non riflette la temporaneità ammessa nei regolamenti comunali né soddisfa i presupposti delle categorie di esenzione previste dalla normativa edilizia. Di conseguenza, anche una autorizzazione dal carattere “non immediatamente definitivo” non può derogare ai principi generali del Testo Unico dell’Edilizia.
4. Aspetti paesaggistici e beni culturali
Pur non limitandosi alle sole questioni urbanistiche, la sentenza richiama indirettamente il principio secondo cui, in presenza di edifici o contesti sottoposti a tutela (paesaggistica, storico-artistica), qualunque modifica esteriore – inclusi i murales – necessita delle autorizzazioni specifiche previste dall’art. 49 comma 3 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale disciplina l’affissione di mezzi pubblicitari o segni visivi su edifici tutelati e richiede un esplicito nulla osta.
5. Conclusioni e rilievo per l’applicazione pratica
La sentenza n. 8111/2024 del Consiglio di Stato – Sezione Quarta ribadisce principi ormai consolidati nella giurisprudenza in materia edilizia:
Un murales è intervento soggetto a titolo edilizio quando comporta modifica stabile dell’aspetto di un edificio e non può essere assimilato a tinteggiatura ordinaria o occupazione temporanea.
La semplice finalità artistica o la presentazione di relazioni paesaggistiche non sostituiscono la valutazione tecnico-giuridica sulla natura dell’intervento.
Il requisito della temporaneità non può essere invocato quando l’opera, per sua natura, introduce elementi stabili sulla facciata, con effetti durevoli nel tempo.
In presenza di contesti tutelati, si richiama la necessità di autorizzazioni paesaggistiche o nulla osta specifici oltre all’eventuale titolo edilizio.
In sostanza, la pronuncia rafforza il principio per cui ogni intervento esteriore durevole su un edificio, anche se dipinto murale, deve trovare una copertura autorizzatoria conforme alla disciplina edilizia vigente.