Limiti alla liberalizzazione dell’attività edilizia di manutenzione straordinaria

Edilizia – C.i.l.a. – Frazionamento – Art. 3, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 222 del 2016 – Sufficienza.

La liberalizzazione dell’attività edilizia contenuta nel TU edilizia semplifica gli adempimenti posti a carico del proprietario e lo esonera dalla necessità di acquisire il preventivo atto autorizzativo da parte del Comune, essendo sufficiente la comunicazione inizio lavori asseverata – CILA, ma non lo abilita ad effettuare interventi preclusi dalla strumentazione urbanistica o dalla normativa edilizia di settore; pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e attività di manutenzione straordinaria, e dunque anche il frazionamento, sono subordinate (art. 6 bis TU edilizia) a comunicazione di inizio dei lavori (1).

Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6403 – Pres. ed Est. Anastasi