Organismo per la Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento

Sovraindebitamento: Nuove soluzioni e nuovi istituti di mediazione

Alla luce dei particolari fatti storici che hanno caratterizzato questi ultimi anni, il peso della crisi economica ha particolarmente inciso su tutti i cittadini italiani. Tuttavia alcuni soggetti appaiono maggiormente esposti rispetto ad altri.

Parliamo di soggetti debitori appartenenti a diverse categorie di lavoratori, dai professionisti agli imprenditori.

Per questa ragione nascono ulteriori solizioni e nuovi istituti appositamente formulati, come per esempio: l’ Organismo Composizione Crisi da sovraindebitamento (OCC).


Cosa si intende per sovraindebitamento?

Come indicato dalla Legge sovraindebitamento n.3/2012, per sovraindebitamento si intende “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“.


Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento?

I soggetti sovra-indebitati, quindi debitori che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.

Come? Rivolgendosi all’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento.

L’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo, imparziale e soprattutto indipendente, al quale può rivolgersi il debitore.

In questo modo, ciascun debitore, tra quelli legittimati naturalmente, può rivolgersi al OCC per far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

Ad esempio, anche l’ordine degli avvocati di Roma ha costituito un proprio organismo, raggiungibile al seguente link.


Possono accedere all’OCC:

Quella di formulare nuove soluzioni per tutti i soggetti debitori è sicuramente un’iniziativa utile quanto pratica e lodevole. Ma chi può accedere a tale procedimento?

L’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è rivolto al consumatore in crisi da indebitamento. Tuttavia i principali destinatari sono particolari soggetti di particolari categorie che vi riportiamo di seguito:

  • imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dettati dall’art. 1 della legge fallimento;
  • imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da minimo un anno di tempo;
  • imprenditori agricoli;
  • start up innovative (escluse dal fallimento dal d.l n. 179/2012);
  • soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);
  • artisti e i professionisti;
  • società di professionisti;
  • associazioni professionali (purché tutti sottoscrivano la proposta);
  • enti privati come organizzazioni non governative, sportive, onlus, enti lirici e fondazioni che non svolgano attività commerciali;
  • infine, anche l’erede dell’imprenditore defunto, a patto che abbia accettato con beneficio d’inventario e a distanza di un anno dal decesso del soggetto.

Chi non può accedervi?

  • L’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  • Coloro che nei 5 anni precedenti, hanno già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
  • Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • Coloro che hanno presentato una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Una volta ricevute le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, l’Organismo per la Composizione delle Crisi nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

Il debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale – può alternativamente:

a) formulare una proposta di accordo con i Creditori, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;

b) proporre – solo se riveste la qualifica di Consumatore – un piano di ristrutturazione dei debiti; funziona come l’accordo, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso;

c) chiedere la liquidazione del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

Qual è l’obiettivo?

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

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