Annullata la circolare che imponeva l’identificazione “de visu” degli ospiti nelle strutture ricettive
Con la sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, la Sezione I del TAR Lazio (Roma) ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 che vietava, di fatto, alle strutture ricettive l’utilizzo del check-in da remoto per l’identificazione degli ospiti, imponendo l’obbligo del riconoscimento faccia a faccia.
Secondo i giudici amministrativi, la circolare ministeriale si pone in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa e risulta carente sotto il profilo della motivazione, oltre a non garantire un effettivo incremento della sicurezza pubblica.
Il contenuto della circolare ministeriale
La circolare impugnata imponeva ai gestori di hotel, B&B e altre strutture ricettive di identificare gli ospiti esclusivamente “de visu”, ritenendo le procedure di check-in a distanza potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tale impostazione, secondo il Ministero, sarebbe stata giustificata dal contesto internazionale e da eventi di rilievo, come il Giubileo previsto a Roma.
Le ragioni dell’annullamento
Il TAR Lazio ha ritenuto tali argomentazioni insufficienti e generiche. In particolare, il Collegio ha osservato che:
- l’obbligo di identificazione in presenza determina un aggravio burocratico sproporzionato per i gestori delle strutture ricettive, costringendoli a garantire la presenza fisica del personale anche in orari notturni o all’alba;
- tale aggravio è contrario al principio di semplificazione introdotto dal d.l. n. 201/2011, che ha già reso più snelle le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati alle questure ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S.;
- il controllo faccia a faccia non assicura automaticamente un livello di sicurezza più elevato, poiché non esclude che soggetti non identificati possano comunque accedere alle strutture;
- la circolare non dimostra in modo concreto il nesso tra l’obbligo imposto e l’effettiva prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica.
Tecnologia e sicurezza non sono alternative
Un passaggio centrale della sentenza riguarda il ruolo delle nuove tecnologie. Il TAR chiarisce che consentire l’identificazione da remoto non significa attenuare i controlli, ma adottare strumenti diversi per verificare l’identità degli ospiti. Il Ministero, secondo i giudici, avrebbe dovuto valutare soluzioni tecnologiche idonee a garantire l’accertamento dell’identità anche a distanza, anziché escluderle in via generalizzata.
Le conseguenze della decisione
La pronuncia rappresenta un precedente rilevante per il settore turistico-ricettivo, riaffermando che le esigenze di sicurezza devono essere bilanciate con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e semplificazione amministrativa. Le strutture ricettive possono dunque continuare a utilizzare il check-in da remoto, purché nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
La sentenza del TAR Lazio segna così un punto fermo: la modernizzazione dei servizi e l’uso delle tecnologie digitali non possono essere sacrificati sulla base di timori astratti, ma devono essere valutati alla luce di dati concreti e motivazioni puntuali.