Bologna, zona 30 Km/h. TAR sentenza n. 126/2026

Il TAR con la pronuncia in parola ha affermato che lo stesso non può sindacare la “bontà” della scelta di limitare a trenta chilometri orari la velocità massima consentita nell’area urbana ma, oggetto esclusivo del proprio sindacato è “la sola conformità (o difformità) a legge, sia sotto il profilo procedurale, che sotto il profilo sostanziale, delle determinazioni comunali impugnate, esaminate alla stregua dei diversi parametri normativi indicati dalle parti – e comunque pertinenti per la disciplina della materia – e sulla base delle plurime censure e argomentazioni dedotte e acquisite nel dibattito processuale“. Il TAR ha poi rappresento che è consentita l’adozione di un limite orario di percorrenza di una strada al di sotto di quella prevista dal Codice della Strada purchè la scelta è stata preceduta (si tratta di un presupposto) dalla redazione di una dettagliata analisi tecnica che dia conto della valutazione di elementi quali, ad esempio, assenza di marciapiedi o restringimenti delle sezioni stradali.